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CONVENZIONE DI SICUREZZA SOCIALE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE
CONVENZIONE DI SICUREZZA SOCIALE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE

La Repubblica Italiana e la Repubblica Federativa del Brasile, di seguito denominate Parti contraenti, animate dal desiderio di stabilire norme che regolino le relazioni tra i due Paesi in materia di sicurezza sociale, decidono di stipulare nei, seguenti termini la presente Convenzione:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Definizione dei termini

Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione:
a) il termine"Italia" indica la Repubblica Italiana;
b) il termine"Brasile" indica la Repubblica Federativa del Brasile;
c) il termine "Lavoratore" indica ogni persona che possa far valere periodi di assicurazione così come definiti dalle legislazioni citate all'art. 2 della presente Convenzione;
d) il termine "Legislazione" indica le leggi, i decreti, i regolamenti e ogni altra disposizione, presente o futura, concernente i regimi di sicurezza sociale indicati nell’art. 2 della presente Convenzione;
e) il termine"Parte competente" indica la Parte contraente nel cui territorio si trova l'Istituzione competente;
f) il termine "Autorità competente" indica il titolare dell'organo responsabile per l'applicazione delle legislazioni indicate all'art. 2 della presente Convenzione e, in particolare: per quanto riguarda l'Italia, il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale e il Ministro della Sanità; per quanto riguarda il Brasile, il Ministro della Previdenza e Assistenza Sociale e il Ministro della Sanità;
g) il termine “Istituzione competente" indica l'Istituzione alla quale l'interessato è iscritto al momento della domanda di prestazione o l'Istituzione nei cui confronti l'interessato ha diritto o avrebbe diritto a prestazioni se egli o i suoi familiari risiedessero nel territorio della Parte contraente nel quale tale Istituzione si trova;
h) il termine "Organismo di collegamento" indica gli organismi designati dalle Autorità competenti al fine di comunicare tra di loro, di far da tramite tra le Istituzioni competenti delle due Parti contraenti, nonché di assumere le iniziative opportune per agevolare l'applicazione della Convenzione;
i) il termine "Periodo di assicurazione" indica i periodi di contribuzione o di occupazione quali sono definiti o riconosciuti come periodi di assicurazione dalla legislazione sotto la quale sono stati compiuti, nonché i periodi assimilati nella misura in cui sono riconosciuti da tale legislazione come equivalenti a periodi di assicurazione;
j) i termini "Familiare" e "Dipendente legale" hanno il significato che viene loro attribuito rispettivamente dalla legislazione italiana e brasiliana sulla cui base vengono erogate le prestazioni;
k) ogni altro termine usato nella presente Convenzione ha il significato che gli viene attribuito dalla legislazione delle Parti contraenti.

Articolo 2
Campo di applicazione per materia

1. La presente Convenzione si applica:
A) in Italia, alla legislazione concernente:
a) l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e le gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
b) i regimi di assicurazione sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria;
c) l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
d) le prestazioni per la maternità e malattia, inclusa la tubercolosi;
e) le prestazioni familiari per i lavoratori;
B) In Brasile, alla legislazione concernente:
a) il Regime Generale di Previdenza Sociale (RGPS), relativamente a malattia, invalidità, vecchiaia e morte, incluse le prestazioni di maternità;
b) l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali;
c) le prestazioni familiari;
d) il Sistema Unificato Sanitario (SUS), relativamente all'assistenza medica, farmaceutica, protesica, odontoiatrica, ambulatoriale e ospedaliera.
2. La presente Convenzione si applica egualmente alle legislazioni che completeranno o modificheranno le legislazioni indicate al punto precedente.
3. La presente Convenzione si applica altresì alle legislazioni delle Parti contraenti che estendano l'applicazione delle legislazioni esistenti a nuove categorie di lavoratori o che stabiliscano nuovi regimi di sicurezza sociale, a meno che l'Autorità competente della Parte contraente che estende la propria legislazione o che istituisce i nuovi regimi notifichi, entro sei mesi a partire dalla data della pubblicazione ufficiale di dette legislazioni, all'altra Parte contraente la propria volontà di escluderle dal campo di applicazione della Convenzione.

Articolo 3
Campo di applicazione in relazione alle persone

La presente Convenzione si applica alle persone che sono o sono state soggette alla legislazione di uno o di entrambe le Parti contraenti, nonché ai loro familiari o dipendenti legali aventi diritto sulla base della legislazione applicabile.

Articolo 4
Eguaglianza di trattamento

I cittadini di una Parte contraente ai quali si applica la presente Convenzione sono sottoposti agli obblighi e sono ammessi ai benefici della legislazione di sicurezza sociale dell'altra Parte contraente alle medesime condizioni dei cittadini di questa Parte, salvo quanto diversamente previsto dalla presente Convenzione.

Articolo 5
Trasferimento delle prestazioni

1. Salvo disposizioni contrarie della presente Convenzione, le prestazioni in denaro, acquisite ai sensi della legislazione di una Parte contraente o in applicazione della presente Convenzione, saranno pagate integralmente e senza alcuna restrizione alle persone che risiedono sul territorio dell'altra Parte contraente.
2. In caso di trasferimento del beneficiario in uno Stato terzo, le prestazioni vengono ugualmente corrisposte alle condizioni stabilite dalla Parte che eroga la prestazione per i propri cittadini residenti in tale Stato terzo.

TITOLO II
LEGISLAZIONE APPLICABILE

Articolo 6
Legislazione territoriale e deroghe

1. Salvo quanto diversamente previsto ai successivi punti del presente articolo, il lavoratore al quale si applica la presente Convenzione è soggetto esclusivamente alla legislazione della Parte contraente sul cui territorio svolge l'attività lavorativa.
2. Il lavoratore dipendente da un'impresa con sede in una Parte contraente inviato nel territorio dell'altra Parte contraente, rimane soggetto alla legislazione della prima Parte per la durata di 24 mesi, prorogabili per un ulteriore periodo di 2.4 mesi, con il consenso delle Autorità competenti delle due Parti contraenti.
3. I membri dell'equipaggio di nave battente bandiera di una Parte contraente rimangono soggetti esclusivamente alla legislazione di questa Parte.
4. Ogni altra persona che la nave di cui al punto 3 occupi in operazioni di carico, scarico, riparazione o vigilanza, quando è nel porto, è soggetta alla legislazione della Parte sotto la cui giurisdizione si trova la nave.
5. Il personale di volo delle imprese di trasporto aereo rimane soggetto esclusivamente alla legislazione della Parte nel cui territorio ha sede l'impresa.
6. Gli agenti diplomatici e consolari di carriera ed il personale amministrativo e tecnico delle Rappresentanze diplomatiche e consolari, rette da consoli di carriera, sono soggetti alle Convenzioni e ai Trattati internazionali ad essi applicabili.
7. Gli altri funzionari e impiegati alle dipendenze di dette Rappresentanze e i lavoratori al servizio privato degli agenti o del personale di cui sopra, possono optare per l’applicazione della legislazione della Parte rappresentata, se la stessa lo permette, a condizione che siano cittadini di questa Parte.
8. I dipendenti pubblici ed il personale assimilato di una delle Parti contraenti, inviati nel territorio dell'altra Parte per svolgere le loro funzioni, rimangono soggetti alla legislazione della Parte contraente alla quale appartiene l'Amministrazione da cui dipendono.
9. Le Autorità competenti delle Parti contraenti possono concordare che la legislazione della Parte di affiliazione rimanga applicabile, in casi particolari o per determinate categorie di persone, qualora l'applicazione della legislazione dell'altra Parte si dimostri meno favorevole per i lavoratori.

PRESTAZIONI DI MALATTIA E MATERNITA’

Articolo 7
Totalizzazione

Se la legislazione di una Parte contraente subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni economiche o sanitarie al compimento di determinati periodi di assicurazione o di lavoro, l'Istituzione competente terrà conto, se necessario, dei periodi di assicurazione o di lavoro,compiuti sotto la legislazione dell'altra Parte contraente, a condizione che non si sovrappongano, come se si trattasse di periodi compiuti sotto la legislazione che essa applica.

Articolo 8
Prestazioni durante la residenza o il soggiorno nell'altra Parte

1. Le persone di cui all’articolo 6 punti 2, 3, 5 e 9 che hanno diritto all'assistenza sanitaria in virtù della legislazione di una Parte contraente conservano tale diritto quando si trovano nel territorio dell'altra Parte contraente.
2. Le persone di cui ai punti, 6,7 e 8 dello stesso articolo 6 possono optare per la concessione dell'assistenza sanitaria, erogata in conformità alle disposizioni del presente articolo, da parte dell'Istituzione competente del luogo di residenza o di soggiorno
3. I lavoratori che hanno diritto all'assistenza sanitaria in virtù della legislazione di una Parte contraente e che soggiornano temporaneamente nel territorio dell'altra Parte contraente beneficiano per 6 mesi del diritto all'assistenza sanitaria, quando lo stato di salute necessita di prestazioni immediate.
4. Le disposizioni dei punti 1, 2 e 3 del presente articolo trovano anche applicazione nei confronti dei familiari o dipendenti legali dei lavoratori enumerati nei medesimi punti.
5. I titolari di pensione o di rendita, dovuta ai sensi della legislazione di una sola Parte contraente, ed i loro familiari o dipendenti legali, che risiedono o soggiornano nell'altra Parte, beneficiano in questa Parte delle prestazioni sanitarie a carico della prima Parte.
6. I familiari o dipendenti legali che risiedono nella Parte contraente diversa da quella competente, beneficiano nella prima Parte dell'assistenza sanitaria a carico della seconda Parte.
7. L'assistenza sanitaria dovuta in applicazione del presente articolo è erogata dall'Istituzione competente del luogo di residenza o di soggiorno secondo le disposizioni che essa applica e per conto dell'Istituzione competente dell'altra Parte contraente.
8. La concessione di protesi e di prestazioni tecnologiche di notevole importanza, la cui lista è definita nell'Accordo Amministrativo di cui all'art. 28, .deve essere previamente autorizzata dall'Istituzione competente, salvo per i casi di urgenza.
9. Le persone che hanno diritto alle prestazioni economiche di malattia ai sensi della legislazione di una Parte contraente le riceveranno direttamente dalla Istituzione competente di tale Parte, quando si trovano nel territorio dell'altra Parte contraente.

Articolo 9
Rimborsi

1. L'assistenza sanitaria erogata dall'Istituzione competente di una Parte contraente per conto dell'Istituzione competente dell'altra Parte contraente, in base alle disposizioni dell’art.8, da luogo a rimborso.
2. Le modalità di rimborso saranno stabilite nell'Accordo Amministrativo di cui all’art. 28 della presente Convenzione.

TITOLO IV
PRESTAZIONI DI INVALIDITA’, VECCHIAIA E AI SUPERSTITI

Articolo 10
Totalizzazione

1. Ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni ai sensi della legislazione di una Parte contraente, i periodi di assicurazione compiuti ai sensi di tale legislazione, se necessario, si totalizzano, sempre che non si sovrappongano, con i periodi di assicurazione compiuti ai sensi della legislazione dell'altra Parte contraente.
2. Qualora un lavoratore possa far valere periodi contemporanei di assicurazione in entrambi i paesi, ai fini della totalizzazione, l'Istituzione competente di ciascuna Parte contraente prende ih considerazione esclusivamente i periodi compiuti ai sensi della legislazione che essa applica escludendo quelli compiuti ai sensi della legislazione dell’altra Parte.
3. Se la legislazione di una Parte contraente subordina il diritto ad una prestazione alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti in una professione soggetta ad un regime speciale di assicurazione, ai fini della concessione di tali prestazioni, saranno totalizzati esclusivamente i periodi compiuti nell'altra Parte, sotto lo stesso regime o, in mancanza, nella stessa professione o lavoro, anche se non esiste nell'altra Parte un regime speciale per la stessa professione o per lo stesso lavoro. Tuttavia, se tenuto conto di tali periodi, l'interessato non soddisfa le condizioni necessarie per beneficiare di dette prestazioni, i periodi saranno presi in considerazione per la concessione delle prestazioni previste dal regime generale.
4. Se un lavoratore non raggiunge il diritto a prestazioni in base a quanto disposto al punto 1 del presente articolo, si prendono in considerazione anche i periodi di assicurazione compiuti in Stati terzi legati ad entrambe le Parti contraenti da distinti accordi di sicurezza sociale che prevedono la totalizzazione dei periodi di assicurazione.

Articolo 11
Calcolo delle prestazioni

1. Se un lavoratore soddisfa le condizioni per il diritto alle prestazioni, previste dalla legislazione di una Parte contraente, senza che sia necessaria la totalizzazione dei periodi di assicurazione, l'Istituzione competente di questa Parte determina l'ammontare delle prestazioni sulla base dei periodi di assicurazione compiuti esclusivamente ai sensi .della legislazione che essa applica. Tale disposizione si applica anche se l'interessato ha diritto alle prestazioni da parte dell’altra Parte contraente, calcolate secondo il successivo punto 2.
2. Quando un lavoratore non può far valere il diritto alle prestazioni in virtù dei soli periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di una Parte contraente, l'Istituzione competente di tale Parte determina il diritto alle prestazioni totalizzando i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione delle due Parti contraenti calcolandone l'ammontare in conformità alle seguenti disposizioni:
a) determina l'importo teorico della prestazione alla quale l'interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione totalizzati fossero stati compiuti sotto la legislazione che essa applica (pensione teorica);
b) stabilisce quindi l'importo effettivo della prestazione cui l'interessato ha diritto, riducendo l'importo teorico di cui alla lettera a), in base al rapporto tra i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione che essa applica ed i periodi di assicurazione compiuti in entrambe le Parti contraenti (pensione pro-rata);
c) se la durata totale dei periodi di assicurazione maturati in base alla legislazione di entrambe le Parti contraenti è superiore alla durata massima prevista dalla legislazione di una Parte per beneficiare di una prestazione completa, l'Istituzione competente di tale Parte prende in considerazione questa durata massima in luogo della durata totale dei periodi in questione, ai fini della totalizzazione;
d) se la durata totale dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di una Parte contraente non raggiunge un anno e se, tenuto conto soltanto di tali periodi, nessun diritto alle prestazioni viene acquisito in virtù delle disposizioni di questa legislazione, l'Istituzione di tale Parte non è tenuta a concedere prestazioni per tali periodi. Tuttavia, l'Istituzione competente dell'altra Parte contraente tiene conto di questi periodi, sia per il raggiungimento del diritto che per il calcolo della prestazione a proprio carico;
e) qualora trovi applicazione il punto 4 dell’art.10, i periodi di assicurazione compiuti negli Stati terzi sono presi in considerazione tenuto conto delle disposizioni del presente articolo, lettere a,b e c.

Articolo 12
Acquisizione non contemporanea dei diritti

Qualora il lavoratore non soddisfi contemporaneamente alle condizioni richieste dalle legislazioni delle due Parti contraenti, il suo diritto a prestazione viene determinato sulla base delle norme di ciascuna legislazione in relazione al verificarsi di tali condizioni.

Articolo 13
Assimilazione dei periodi di assicurazione

Se la legislazione di una Parte contraente subordina la concessione delle prestazioni alla condizione che il lavoratore sia soggetto alla legislazione di .tale Parte all'atto della verifica della sua posizione contributiva per la concessione delle prestazioni, questa condizione si considera soddisfatta e l'interessato mantiene la qualità di assicurato ai sensi di tale legislazione, se all'atto di detta verifica il lavoratore è soggetto alla legislazione dell'altra Parte contraente o può far valere un diritto a pensione a carico di quésta Parte.

Articolo 14
Trattamento minimo

1. Qualora la somma delle prestazioni pensionistiche dovute dalle Istituzioni competenti delle Parti contraenti ai sensi del precedente art. 11, punto 2 non raggiunga il trattamento minimo fissato dalla legislazione della Parte contraente in cui il beneficiario risiede, l'Istituzione competente di detta Parte integra la suddetta somma fino al raggiungimento di tale trattamento minimo.
2. Se il beneficiario risiede in uno Stato terzo il trattamento minimo viene erogato dalla Parte contraente in cui l'interessato ha compiuto il più lungo periodo di assicurazione.
3. L’Accordo Amministrativo previsto dall’art. 28 stabilirà le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai punti precedenti.

Articolo 15
Prestazioni familiari

1. Le prestazioni familiari dovute al lavoratore sono corrisposte anche se i familiari o dipendenti legali a carico risiedono nell'altra Parte contraente.
2. Qualora siano dovute prestazioni familiari ai sensi della legislazione di entrambe le Parti contraenti, spettano esclusivamente le prestazioni familiari previste dalla legislazione della Parte di impiego del lavoratore.

TITOLO V
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI

Articolo 16
Valutazione dell'incapacità derivante da infortuni sul lavoro e da malattie professionali pregressi

Ai fini della valutazione da parte di una Parte contraente del grado di inabilità risultante da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali accaduti precedentemente sotto la legislazione dell'altra Parte saranno presi in considerazione come se fossero avvenuti sotto la legislazione della prima Parte contraente.

Articolo 17
Prestazioni per malattie professionali

Qualora la vittima di una malattia professionale abbia svolto un'attività sotto la legislazione delle due Parti contraenti, che possa aver causato detta malattia, le prestazioni cui la vittima o i suoi superstiti hanno diritto sono concesse esclusivamente in base alla legislazione della Parte sul cui territorio l'attività in questione sia. stata svolta da ultimo, sempre che l'interessato soddisfi le condizioni previste da questa legislazione. Se le condizioni non sono soddisfatte il diritto alle prestazioni è esaminato in base alla legislazione dell'altra Parte contraente.

Articolo 18
Aggravamento di una malattia professionale

Qualora si verifichi un aggravamento di una malattia professionale per la quale il lavoratore ha beneficiato o beneficia di un indennizzo ai sensi della legislazione di una Parte contraente, sono applicabili le seguenti disposizioni:
a) se il lavoratore dopo la manifestazione dell'evento non ha svolto, sotto la legislazione dell'altra Parte contraente, un'attività che possa causare o aggravare la malattia in questione, l'Istituzione competente della prima Parte è tenuta a farsi carico dell'onere delle prestazioni, tenendo conto dell'aggravamento in base alle disposizioni della legislazione che essa applica;
b) se il lavoratore dopo la manifestazione dell'evento svolge, sotto la legislazione dell'altra Parte contraente, un'attività che possa causare o aggravare la malattia professionale, l'Istituzione competente della prima Parte è tenuta a farsi carico delle prestazioni, senza tener conto dell'aggravamento, in base alle disposizioni della legislazione .che essa applica. L'Istituzione competente della seconda Parte concede al lavoratore una prestazione il cui importo è pari alla differenza tra l'importo delle prestazioni dovute dopo l'aggravamento e quello delle prestazioni che sarebbero state erogate prima dell'aggravamento. Tale prestazione è concessa in base alle disposizioni della legislazione che essa applica, come se la malattia considerata fosse avvenuta sotto la legislazione di detta Parte.

Articolo 19
Erogazione delle prestazioni nell'altra Parte

1. I lavoratori vittime di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, che risiedono o soggiornano nell'altra Parte contraente che non sia la Parte competente, beneficiano delle prestazioni sanitarie, erogate per conto dell'Istituzione competente dalla Istituzione del luogo di residenza o di soggiorno, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica; tuttavia la durata dell'erogazione delle prestazioni è determinata dalla legislazione della Parte competente.
2. I lavoratori vittime di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale ed i superstiti aventi diritto che soggiornano o risiedono sul territorio della Parte contraente che non sia la Parte competente beneficiano delle prestazioni in denaro erogate dall’Istituzione competente, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica come se si trovassero sul territorio della Parte competente.
3. I lavoratori vittime di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale ed i superstiti aventi diritto, che soggiornano o risiedono sul territorio di uno Stato terzo, beneficiano delle prestazioni in denaro erogate dall'Istituzione competente, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, alle stesse condizioni previste per i cittadini della Parte in cui ha sede l'Istituzione competente.

Articolo 20
Protesi

La concessione da parte dell'Istituzione competente del luogo di soggiorno o di residenza di protesi e di prestazioni tecniche riabilitative, la cui lista è definita nell'Accordo Amministrativo di cui all'art. 28, è subordinata all'autorizzazione dell'Istituzione competente dell'altra Parte contraente, tranne che in casi di assoluta urgenza.

Articolo 21
Rimborsi

L'Istituzione competente è tenuta a rimborsare l'importo delle prestazioni sanitarie erogate per suo conto ai sensi degli articoli 19 e 20. Per le prestazioni di cui all'art. 19 le modalità del rimborso saranno disciplinate nell'Accordo Amministrativo di cui all'art. 28. Per le prestazioni di cui all'art. 20, il rimborso sarà effettuato in base al costo effettivo.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI DIVERSE, TRANSITORIE E FINALI

Articolo 22
Accertamenti medico-legali

1. Gli accertamenti medico-legali richiesti dall’Istituzione competente di una Parte contraente e concernenti beneficiari che si trovano nel territorio dell'altra Parte, saranno effettuati dall’Istituzione competente di quest’ultima Parte, per conto dell’Istituzione competente della prima Parte
2. Le spese relative agli accertamenti medico-legali, inclusi quelli specialistici, necessari per la concessione delle prestazioni contemplate dalla Convenzione sono a carico dell'Istituzione che effettua gli accertamenti medesimi.

Articolo 23
Pagamenti

1. L'Istituzione competente di ciascuna Parte contraente effettuerà direttamente i pagamenti .delle prestazioni ai beneficiari residenti nell'altra Parte nella moneta del proprio paese e secondo le procedure previste dalle leggi della propria Parte.
2. Qualora la Parte la cui Istituzione è competente ad effettuare i pagamenti preveda più tassi di cambio il trasferimento delle somme avverrà al tasso di cambio più favorevole per i beneficiari delle prestazioni.
3. I pagamenti possono essere effettuati tramite l'Istituzione competente della Parte di residenza dei beneficiari, secondo modalità che saranno concordate tra le Istituzioni competenti delle due Parti contraenti.

Articolo 24
Esenzioni

1. Le esenzioni o riduzioni di imposte o tasse previste dalla legislazione di una Parte contraente, in materia di sicurezza sociale, valgono anche per l'applicazione della presente Convenzione, a prescindere dalla cittadinanza degli interessati.
2. Tutti gli atti e documenti che debbono essere prodotti per l'applicazione della presente Convenzione sono esenti dal visto e dalla legalizzazione da parte delle Autorità diplomatiche o consolari e dalla traduzione ufficiale, sempre che siano stati inoltrati da un Organismo di collegamento o dall'Istituzione competente.

Articolo 25
Assistenza reciproca

Per l'applicazione della presente Convenzione le Autorità competenti e le Istituzioni competenti delle due Parti contraenti si presteranno assistenza reciproca e comunicheranno direttamente tra loro e con gli assicurati o i loro rappresentanti. La corrispondenza verrà redatta nella rispettiva lingua ufficiale.

Articolo 26
Presentazione di istanze e ricorsi

1. Le istanze e gli altri documenti presentati dagli interessati alle Autorità competenti o alle Istituzioni competenti o agli Organismi di collegamento di una Parte contraente hanno lo stesso contraente hanno lo stesso effetto come se fossero presentati alle corrispondenti Autorità competenti, o Organismi di collegamento dell'altra Parte contraente.
2. I ricorsi che debbono essere presentati entro un termine prescritto ad una Autorità o Istituzione competente di una Parte contraente sono considerati come presentati entro lo stesso termine all'Autorità o all'Istituzione competente corrispondente dell'altra Parte contraente. In tale caso l'Autorità o l’ Istituzione competente ricevente trasmette senza indugio i ricorsi all'Autorità o all'Istituzione competente dell'altra Parte contraente, accusandone ricevuta all'interessato.

Articolo 27
Commissione mista

1. Una Commissione mista di esperti, composta da rappresentanti delle due Parti contraenti, avrà le seguenti funzioni:
a) verificare l'applicazione della Convenzione e dell'Accordo Amministrativo di cui all’art. 28;
b) concordare i procedimenti amministrativi;
c) dare pareri alle Autorità competenti quando queste lo richiedano o di propria iniziativa, relativamente all'applicazione di detti atti;
d) proporre ai rispettivi Governi, attraverso le Autorità competenti, le eventuali modifiche,miglioramenti e norme complementari degli atti citati, al fine di ottenere il costante aggiornamento e perfezionamento della normativa in vigore;
e) qualsiasi altra funzione relativa all’ interpretazione e all'applicazione di detti atti che le Autorità competenti, di comune accordo, decideranno di attribuirle.
2. La Commissione mista si riunirà alternativamente in Italia ed in Brasile.

Articolo 28
Accordo Amministrativo

Le Parti contraenti stabiliranno in un Accordo Amministrativo le disposizioni necessario per l'applicazione della presente Convenzione.

Articolo 29
Decorrenza dei diritti

1. Ai fini della presente Convenzione saranno presi in considerazione anche i periodi di assicurazione compiuti prima della sua entrata in vigore.
2. I diritti riconosciuti in virtù della presente Convenzione non danno titolo a prestazioni per periodi anteriori alla data di entrata in vigore della Convenzione stessa.
3. Ai diritti acquisiti anteriormente all'entrata in vigore della presente Convenzione si applicano le disposizioni del Protocollo firmato,il 30 gennaio 1974, Aggiuntivo all'Accordo di Emigrazione fra l'Italia ed il Brasile del 9 dicembre 1960.
4. Le domande in corso di definizione alla data di entrata in vigore della Convenzione saranno esaminate in base alle disposizioni della presente Convenzione quando ne derivi un trattamento più favorevole.

Articolo 30
Ratifica ed entrata in vigore

1. La presente Convenzione sarà ratificata da entrambe le Parti contraenti in conformità alle rispettive procedure nazionali ed entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui avverrà lo scambio degli strumenti di ratifica.
2. La presente Convenzione avrà una durata indefinita ma potrà essere denunciata in qualsiasi momento da una delle due Parti contraenti. In caso di denuncia la Convenzione cesserà di produrre i suoi effetti dopo dodici mesi a partire dal giorno in cui l'altra Parte contraente avrà ricevuto la notifica della denuncia della prima Parte contraente.
3. Dopo che la Convenzione avrà cessato di produrre effetti, i diritti acquisiti saranno mantenuti e i diritti in corso di riconoscimento saranno determinati in conformità alle disposizioni della Convenzione.

Articolo 31
Cessazione degli accordi precedenti

Fatte salve le disposizioni di cui all’art. 30, punto 3, all'atto dell'entrata in vigore della presente Convenzione cesseranno di avere effetto gli articoli da 37 a 43 dell'Accordo '.di Emigrazione tra l'Italia ed il Brasile del 9 dicembre 1960, nonché l'Accordo Amministrativo del 19 marzo 1973 e il Protocollo Aggiuntivo al citato Accordo di Emigrazione firmato il 30 gennaio 1974; cesseranno altresì di avere effetto le norme di applicazione dei suddetti atti.
Fatta a Brasilia il giorno ventisei del mese di giugno 1995 in due originali, nelle lingue italiana e portoghese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

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