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CONVENZIONE CILE-ITALIA
Attualmente tra Italia e Cile non esistono accordi che regolano i rapporti in materia sicurezza sociale. Si tratta di una lacuna che stava per essere colmata con la ratifica di una Convenzione: ma fino ad oggi solo il Parlamento cileno ha approvato l’accordo già firmato dalle rispettive autorità competenti (nel lontano 1998) mentre quello italiano, si presume per motivi economici, non lo ha ancora ratificato.
Il campo di applicazione
La Convenzione, quando e se entrerà in vigore, si applicherà, per quanto riguarda il Cile, al nuovo sistema di pensioni di vecchiaia, invalidità e superstiti, basato sulla capitalizzazione individuale; ai regimi di pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti gestiti dall’Instituto de Normalizacion Previsional; e, in maniera limitata, ai regimi di assistenza sanitaria.
Per quanto riguarda l’Italia invece, si applica alla legislazione concernente: l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, comprese le gestioni speciali per i lavoratori autonomi; ai regimi sostitutivi dell’AGO e alle forme obbligatorie di previdenza gestite a persone giuridiche private concernenti i lavoratori dipendenti ed autonomi; all’assicurazione per malattia.
Si tratta di una Convenzione a portata LIMITATA perché dal campo di applicazione oggettivo SONO ESCLUSI gli infortuni e le malattie professionali, le prestazioni familiari, l’indennità di disoccupazione.
L’inesportabilità del trattamento minimo italiano
La Convenzione introduce inoltre il principio dell’INESPORTABILITA’ dell’integrazione al trattamento minimo italiano, che invece potrà essere erogata, alle condizioni stabilite dalla legge, dal Paese di residenza. Analogamente la Convenzione non si applica all’assegno sociale e alle altre prestazioni non contributive a carico di fondi pubblici.
La totalizzazione
Come per quasi tutte le convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, il requisito minimo contributivo per attivare il meccanismo della totalizzazione ai fini del perfezionamento del diritto ad una prestazione, è stabilito in 1 anno.
I soggetti tutelati
La Convenzione si applica solo ai cittadini dei due Paesi contraenti (altre convenzioni si applicano ai lavoratori in quanto tali a prescindere dalla nazionalità), MA NON SI APPLICA AI DIPENDENTI PUBBLICI ED AI LIBERI PROFESSIONISTI. E’ prevista la disciplina contributiva dei lavoratori al seguito delle imprese, i quali rimarranno soggetti alla legislazione dello Stato di origine per un periodo non superiore ai 24 mesi (rinnovabile).
Le prestazioni sanitarie
L’Accordo si applica alle prestazioni sanitarie a favore dei titolari di pensione ma non ai lavoratori ed ai turisti i quali si spostano temporaneamente da un Paese all’altro. Infatti è prevista l’erogazione delle prestazioni sanitarie ai titolari di pensione, ed ai loro familiari, che trasferiscono la residenza nel territorio dell’altro Stato contraente, in condizioni di parità con i cittadini di tale Stato. Nel caso in cui le autorità competenti italiane ritengano necessario effettuare accertamenti sanitari in Cile (ad esempio per la concessione di una prestazione di invalidità), che siano di esclusivo interesse dell’Italia, rimborseranno alle autorità competenti cilene i costi sostenuti per tali esami. Lo stesso meccanismo vale per il Cile, anche se l’Accordo prevede che le autorità competenti cilene potranno chiedere all’interessato rimborsi fino al 50% del costo di tali accertamenti (la percentuale delle spese a carico del lavoratore verrà detratta dal Cile dalle pensioni erogate, o in mancanza, dal saldo di capitalizzazione individuale se trattasi di lavoratori iscritti al nuovo sistema pensionistico cileno.
Disposizioni particolari
Sono previste disposizioni particolari relative al meccanismo della totalizzazione per il perfezionamento del diritto ad una prestazione dei Fondi pensione cileni sia per i residenti in Cile che per i residenti in Italia.
La totalizzazione multipla
Non è contemplato il meccanismo della totalizzazione multipla che permetterebbe il cumulo dei contributi versati anche in Paesi terzi.
Il trattamento minimo italiano
Ai fini del requisito minimo contributivo per il diritto al trattamento minimo italiano: per i residenti in Uruguay saranno necessari almeno 10 anni di contribuzione effettiva fatti valere in Italia, mentre per i residenti in Italia sarà sufficiente la titolarità di una prestazione italiana a prescindere dalla contribuzione (sempre che ovviamente siano soddisfatti i requisiti reddituali).
Decorrenza del diritto
Infine è opportuno precisare che i periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione di uno dei due Stati contraenti prima della data di entrata in vigore della Convenzione, saranno presi in considerazione per la determinazione del diritto alle prestazioni che rientrano nel campo di applicazione, tuttavia la decorrenza e il pagamento delle prestazioni non potranno essere anteriori alla data di entrata in vigore della Convenzione.
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