ContattiAttualitàPrevidenzaEconomiaFiscoArea Operatori
  Italia-Materiali
   
Scheda
  Italia-Argentina
   
Scheda
Convenzione
Accordo
  Italia-Australia
   
Scheda
Convenzione
  Italia-Brasile
   
Scheda
Convenzione
Protocollo
Norme Protocollo
  Italia-Canada
   
Scheda
Convenzione
Accordo
  Italia-Capoverde
   
Accordo
Convenzione
  Italia-Cile
   
Scheda
Italia 123
Indietro  
SCHEDA CANADA ITALIA
SCHEDA CANADA-ITALIA


DATA DI ENTRATA IN VIGORE
1° gennaio 1979
In corso di revisione

RISCHI ASSICURATI
Canada:
tutte le prestazioni previste dall’Old Age Security Act e dal Canada Pension Plan

Italia:
-la legislazione concernente l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti per i lavoratori dipendenti e le relative gestioni speciali;
-la legislazione concernente i regimi speciali per determinate categorie di lavoratori, in quanto relativa ai rischi coperti nel punto precedente;
-la legislazione concernente l’assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi;
-la legislazione concernente l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (solo nei casi in cui le Province autonome canadesi stipulino accordi o intese di natura amministrativa con le autorità italiane).

SOGGETTI ASSICURATI
Le persone le quali sono o sono state assoggettate alla legislazione del Canada o dell’Italia, nonché i familiari a carico ed i superstiti, secondo quanto specificato dalla legislazione dell’una o dell’altra parte.

PARITA’ DI TRATTAMENTO
Le persone di una parte contraente le quali sono o sono state assoggettate alla legislazione dell’altra Parte contraente, nonché i familiari ed i superstiti di tale persona, godono dei diritti e sono soggetti agli obblighi di tale legislazione come i cittadini di tale Parte.

ESPORTABILITA’ DELLE PRESTAZIONI
Fatto salvo quanto diversamente previsto dall’Accordo, le prestazioni previdenziali erogabili da una Parte contraente non possono essere soggette ad alcuna riduzione, modifica, sospensione, soppressione o confisca per il solo fatto che il beneficiario risieda nel territorio dell’altra Parte e sono erogabili nel territorio dell’altra Parte. Tali prestazioni, ottenute in virtù dell’accordo, sono erogabili anche nel territorio di un terzo Stato.

TOTALIZZAZIONE
Requisito minimo 53 settimane.


Site map -2006  - Tutti i dirittti riservati -
Convenzioni internazionali di sicurezza sociale www.insiemeargentina.it

 
realizzazione siti internet