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SCHEDA CONVENZIONE BRASILE ITALIA
CONVENZIONE BRASILE-ITALIA

L’accordo in vigore

L’accordo attuale di emigrazione tra l’Italia ed il Brasile è entrato in vigore il 9 dicembre 1960, mentre il protocollo aggiuntivo è entrato in vigore il 3 agosto 1977.
Si tratta un accordo (definito anche convenzione) oramai obsoleto. Nonostante i numerosi negoziati tra i due Paesi per realizzare il necessario aggiornamento, fino ad oggi gli esiti sono sempre stati negativi.

Campo di applicazione

Attualmente, per quanto riguarda l’Italia, la convenzione si applica all’assicurazione generale per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali, alla malattia, alla maternità e alla tubercolosi.
Per quanto riguarda il Brasile alla legislazione in materia di pensioni di vecchiaia, invalidità e ai superstiti, assistenza medica e incapacità di lavoro temporanea e permanente, infortuni sul lavoro e malattie professionali.

I soggetti tutelati

I soggetti assicurati devono essere cittadini italiani o brasiliani i quali svolgano o abbiano svolto lavoro dipendente od autonomo (sono assicurati anche i loro familiari).
Sono esclusi dal campo di applicazione i dipendenti pubblici e i liberi professionisti.
Sono disciplinati anche i lavoratori distaccati al seguito delle imprese nazionali, i quali rimangono soggetti alla legislazione del primo Stato per la durata di dodici mesi rinnovabili.

La totalizzazione

Il requisito minimo per la totalizzazione ai fini del diritto a prestazione, è pari ad una settimana di contribuzione effettiva, figurativa, volontaria o da riscatto.
E’ richiesta una settimana anche per la totalizzazione ai fini dei versamenti volontari.

La totalizzazione multipla

Non è prevista la totalizzazione multipla, cioè la possibilità di totalizzare contributi accreditati in Paesi terzi.

Il trattamento minimo italiano

E’ contemplata l’obbligatorietà per il Paese di residenza di erogare, se del caso, il trattamento minimo previsto dalla propria legislazione.
Per ottenere il trattamento minimo italiano i residenti in Brasile devono far valere in Italia almeno 10 anni di contribuzione effettiva a partire dal 1° febbraio 1995.
Per i residenti in Italia invece non è necessario un minimo contributivo essendo sufficiente la semplice titolarità di prestazione italiana in convenzione con il Brasile, a patto che si soddisfino i limiti reddituali.

Prestazioni familiari e disoccupazione

La convenzione non si estende alla disoccupazione e ai trattamenti di famiglia. Quindi ai titolari di pensione in convenzione italo-brasiliana, i quali siano cittadini brasiliani o naturalizzati brasiliani, NON SPETTANO, per i familiari residenti in Brasile, le prestazioni familiari italiane.

L’assistenza medica

I lavoratori italiani o brasiliani in attività e i pensionati i quali abbiano diritto all’assistenza medica in uno Stato contraente, conservano tale diritto quando si trovino nel territorio dell’altro Stato contraente. Conservano lo stesso diritto i familiari a carico di tale persone.

I ritardi amministrativi

Nella trattazione delle pratiche in convenzione italo-brasiliana si riscontra un notevole ritardo nella trasmissione, da parte dell’ente previdenziale brasiliano, della documentazione attestante gli importi delle prestazioni concesse. Ritardi che si riflettono sui tempi di liquidazione delle prestazioni italiane.

Il nuovo accordo firmato ma ancora da ratificare

Il nuovo accordo è stato firmato a Brasilia dalle due parti contraenti nel lontano giugno 1995.

Sembra che il rinnovo dell’accordo si sia bloccato perchè la parte brasiliana rifiuta di confermare l’applicabilità della tutela sanitaria. L’eliminazione della tutela sanitaria, attualmente prevista, ridimensionerebbe notevolmente l’importanza dell’accordo.

Inoltre i brasiliani non intendono recepire nell’accordo una normativa che stabilirebbe in maniera inequivocabile l’obbligo di riconoscere la qualità di assicurato ai propri lavoratori e pensionati che si spostano in Italia. Tale disposizione è attualmente prevista in maniera ambigua all’art.5 dell’accordo vigente (protocollo aggiuntivo, 5 agosto 1977) dove si stabilisce che un lavoratore italiano o brasiliano, il quale ha diritto alle prestazioni che rientrano nel campo di applicazione dell’accordo, LE CONSERVA SENZA LIMITAZIONE ALCUNA, qualora si trasferisca o risieda nel territorio dell’altro Stato contraente, TENUTO CONTO DELLE PECULIARITA’ DELLA SUA LEGISLAZIONE.
E’ evidente che tale articolo se da una parte tutela i diritti in caso di trasferimento, dall’altra, in virtù dell’ultimo periodo, potrebbe ambiguamente consentire una interpretazione opposta allo spirito dello stesso articolo in violazione di un principio generale delle convenzioni bilaterali che è quello dell’assimilazione dei territori e quindi dell’esportabilità di tutte le prestazioni incluse nelle legislazioni applicabili.
Ed infatti il Brasile si rifiuta di pagare le proprie prestazioni in favore di coloro i quali risiedono in un altro Paese evocando la legislazione nazionale che prevede la perdita della qualità di assicurato per tutti coloro che spostano la propria residenza all’estero (atteggiamento illogico e finanche illegittimo in considerazione del fatto che gli accordi bilaterali di sicurezza sociale si stipulano proprio per permettere, tra le altre cose, l’esportabilità delle prestazioni dei soggetti tutelati).

Il nuovo accordo, quando e se entrerà in vigore, si applicherà alla legislazione italiana concernente l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e le gestione speciali dei lavoratori autonomi; alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: alle prestazioni per la maternità e le malattie, inclusa la tubercolosi; ALLE PRESTAZIONI FAMILIARI PER I LAVORATORI che non sono contemplate nell’accordo attuale; ai regimi sostitutivi dell’assicurazione generale obbligatoria.
Per quanto riguarda il Brasile si applicherà alle legislazioni concernenti: il Regime generale di Previdenza sociale (RCPS), relativamente a malattia, invalidità, vecchiaia e morte, incluse le prestazioni di maternità; all’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali; ALLE PRESTAZIONI FAMILIARI che non sono contemplate nell’accordo in vigore; AL SISTEMA UNIFICATO SANITARIO (SUS), relativamente all’assistenza medica, farmaceutica, protesica, odontoiatrica, ambulatoriale e ospedaliera.

Per ciò che riguarda quindi l’assistenza sanitaria fornita dal Brasile, si è passati dalla generica espressione dell’accordo attualmente in vigore indicata come “assistenza medica” all’art.6 – che può comprendere tutto ed il contrario di tutto -, ad una dettagliata descrizione delle prestazioni previste dal Sistema Unificato Sanitario. Si tratta ovviamente di una importante garanzia normativa che però, come detto in precedenza, è stata vanificata dalla decisione della parte brasiliana di escludere dalla convenzione la tutela sanitaria.
L’accordo introdurrebbe inoltre, se fosse approvato e se i brasiliani lasciassero cadere le loro obiezioni sulla tutela sanitaria, una serie di garanzie in materia sanitaria a favore dei lavoratori e dei pensionati di un Paese i quali si recano per lavoro o per visita nell’altro Paese contraente. In particolare è previsto che i lavoratori i quali hanno diritto all’assistenza sanitaria in virtù della legislazione di una Parte contraente e soggiornano temporaneamente nel territorio dell’altra Parte contraente, beneficiano per 6 mesi del diritto all’assistenza sanitaria. Tale limite non è invece previsto per i titolari di pensione o di rendita, e per i loro familiari, i quali possono ottenere l’assistenza senza limiti temporali e a carico dello Stato che eroga la pensione o la rendita.

Per poter beneficiare dell’accordo NON SARA’ PIU’ RICHIESTA LA CITTADINANZA ITALIANA O BRASILIANA, ma sarà sufficiente essere stati soggetti alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati (parimenti l’accordo si applicherà anche ai familiari delle persone tutelate).

E’ ribadito il principio dell’eguaglianza di trattamento per cui i soggetti assicurati sono sottoposti agli obblighi e sono ammessi ai benefici della legislazione di sicurezza sociale del Paese in cui si spostano alle medesime condizioni dei cittadini di tale Paese.

Viene inoltre confermato all’art.5 del nuovo accordo l’importante diritto del trasferimento delle prestazioni in denaro acquisite ai sensi della legislazione di una Parte contraente , SENZA ALCUNA RESTRIZIONE, alle persone che risiedono nel territorio dell’altra Parte contraente, e viene SOPRATTUTTO eliminata la clausola “capestro” prevista dall’accordo attualmente in vigore che ambiguamente stabilisce che per il trasferimento bisogna tener conto delle peculiarità di ogni legislazione nazionale, e che è stata interpretata dai brasiliani come cavillo per non esportare le proprie prestazioni.

Inoltre, l’art.13 del nuovo accordo fa specifico riferimento alla problematica della perdita della qualità di assicurato che i brasiliani avevano utilizzato come pretesto per non pagare le proprie pensioni ai residenti in Italia. Infatti tale articolo stabilisce che la qualità di assicurato si considera soddisfatta e viene quindi mantenuta quando all’atto della verifica il lavoratore è soggetto alla legislazione italiana o può far valere un diritto a pensione italiana.

Altra novità del nuovo accordo è l’estensione da 12 a 24 mesi del periodo di distacco concesso al lavoratore al seguito di una impresa il quale si sposta da un Paese contraente all’altro, e la possibilità di prorogare tale distacco per altri 24 mesi.

Vengono inoltre disciplinati in maniera ufficiale i diritti dei dipendenti pubblici inviati nel territorio dell’altra Parte, degli agenti diplomatici e consolari di carriera e del personale amministrativo e tecnico delle rappresentanze. Viene previsto, a determinate condizioni, il diritto di opzione assicurativo per l’una o l’altra legislazione a favore dei funzionari e degli impiegati alle dipendenze delle rappresentanze diplomatiche e i lavoratori al servizio privato.

Per ciò che riguarda le PRESTAZIONI FAMILIARI, che attualmente non sono disciplinate, il nuovo accordo stabilisce che devono essere corrisposte ai familiari del lavoratore che risiedono nell’altra Parte contraente e che qualora siano dovute prestazioni familiari ai sensi della legislazione di entrambi gli Stati, esse saranno erogate solo dalla legislazione dello Stato di impiego del lavoratore.

Con il nuovo accordo sarà innalzato da un mese ad 1 anno il periodo minimo di contribuzione necessario per poter attivare il meccanismo della totalizzazione per perfezionare un diritto previdenziale, uniformando così il periodo minimo a quello della quasi totalità delle convenzioni bilaterali stipulate dall’Italia.

Viene inoltre introdotto il principio della TOTALIZZAZIONE MULTIPLA che prevede la possibilità di utilizzare anche i contributi versati in Paesi terzi legati ad entrambi gli Stati da distinti accordi di sicurezza sociale.

Il nuovo accordo non si estende alla disoccupazione, né ai dipendenti pubblici ed ai liberi professionisti.

Infine non viene disciplinato in modo esplicito il nuovo sistema pensionistico CONTRIBUTIVO ITALIANO entrato in vigore come è noto dal 1995. Ma questa è una lacuna di tutte le convenzioni di sicurezza sociale stipulate dall’Italia.


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