Questa sezione è dedicata a quesiti di interesse generale, per i quali nostri connazionali e non, vorranno porre domande e richiedere approfondimenti.
Non risponderemo a questioni che richiedono l'intervento del Patronato.
In ogni caso indicheremo le sedi del patronato INCA-CGIL a cui ci si potrà rivolgere per un'assistenza diretta.
Per i vostri quesiti scrivete all'indirizzo e-mail :
LESPERTORISPONDE@INSIEMEARGENTINA.IT
E pubblicheremo in questa sezione le risposte del nostro team di esperti.
Durante un soggiorno in Francia, pur avendo esibito la TEAM, ho dovuto pagare una prestazione di pronto soccorso. Posso chiedere il rimborso?
Si, se la prestazione di pronto soccorso è stata erogata da una struttura pubblica: l’eventuale ticket pagato non può essere rimborsato. Il rimborso, per quanto riguarda la Francia, può essere richiesto direttamente in loco alla Cassa Primaria di Assicurazione Malattia (CPAM) competente, altrimenti va richiesto alla propria ASL di appartenenza, presentando le fatture comprovanti l’avvenuto pagamento.
(ringraziamo il Ministero della Sanità per le informazioni fornite)
Ho presentato alla mia ASL una domanda di rimborso per prestazioni urgenti che ho pagato direttamente in Germania, ma la ASL non ha accettato la mia richiesta. Cosa posso fare?
L’art. 34 del reg. 547/72 prevede la possibilità per l’assistito di ottenere il rimborso delle spese (eccetto gli eventuali ticket) da lui sostenute, sulla base delle tariffe applicate nello Stato membro. Le tariffe vengono richieste dalla ASL allo Stato membro con il modello E126.
Il rimborso potrà essere richiesto, per prestazioni medicalmente necessarie, se:
la Tessera Europea (TEAM) non è stata accettata
la Tessera Europea (TEAM) è stata dimenticata
La ASL, pertanto, sulla base dei predetti presupposti, non può rifiutarsi di attivare la procedura per il rimborso. In caso contrario si consiglia di rivolgersi direttamente al competente Assessorato alla Sanità.
(ringraziamo il Ministero della Sanità per le informazioni fornite)
Vorrei sapere se le prestazioni di elisoccorso o ambulanza, all’estero, dal luogo dell’incidente all’ospedale, sono gratuite o a pagamento. Se sono a pagamento, si può richiederne il rimborso e a chi?
Nella maggior parte dei Paesi europei tali prestazioni sono a pagamento a differenza di quanto accade in Italia.
I servizi di ambulanza ed elisoccorso si possono ottenere:
gratuitamente (ad esclusione di eventuale ticket) dietro presentazione della Tessera Europea (TEAM)
pagando direttamente una parte dei costi in percentuale (ad es. in Svizzera le spese sono coperte al 50% e la restante metà è a carico dell’assistito)
pagando direttamente quando il servizio è erogato da società private
Se hai pagato perché:
la Tessera Europea (TEAM) non è stata accettata
il servizio è stato erogato da società privata
potrai richiederne il rimborso alla tua ASL, presentando le ricevute comprovanti l’avvenuto pagamento.
Si rammenta che, per il servizio privato, il rimborso non potrà mai essere pari a quanto è stato pagato.
In ogni caso, si consiglia di esibire sempre la Tessera Europea (TEAM).
(ringraziamo il Ministero della Sanità per le informazioni fornite)
E’ vero che l’assegno per il nucleo familiare dell’Inps è esportabile all’estero e a quali persone spetta?
L’assegno per il nucleo familiare (ANF) è in linea di massima pagabile dall’Inps a pensionati residenti all’estero. Tuttavia ogni convenzione bilaterale di sicurezza sociale contiene una propria specifica normativa in merito.
L’assegno spetta per i componenti del nucleo familiare:
il richiedente l'assegno;
il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
i figli (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, affidati a norma di legge) e i nipoti viventi a carico di ascendente diretto di età inferiore ai 18 anni;
i figli maggiorenni inabili che si trovano, per difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
i fratelli, le sorelle ed i nipoti collaterali del richiedente minori di età o maggiorenni inabili, a condizione che siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano diritto alla pensione ai superstiti.
Tutte queste persone fanno parte del nucleo anche se:
non sono conviventi con il richiedente;
non sono a carico del richiedente;
non sono residenti in Italia (il familiare cittadino straniero ha diritto all'assegno se è cittadino della Comunità europea; se invece è cittadino extracomunitario di un Paese non convenzionato, ha diritto all'assegno solo se risiede in Italia).
L'assegno per il nucleo familiare può essere pagato anche quando il nucleo sia composto da una sola persona che sia titolare di pensione ai superstiti (orfano o coniuge), a condizione che sia minorenne o maggiorenne inabile.
Ci scrive Giorgio da Marsiglia
Sarei grato se poteste dirmi se é finalmente uscita la circolare dell'agenzia delle entrate che dovrebbe chiarire una volta per tutte il significato dell’Art. 18, di, cui all'aticolo sulla detassazione delle pensioni all'estero
per quanto riguarda le Convenzioni con la Francia, la Svezia, il Lussemburgo e la Finlandia, l’Agenzia delle Entrate italiana sta predisponendo una circolare che dovrebbe chiarire una volta per tutte il significato dell’Art. 18 delle predette convenzioni che è stato oggetto di interpretazioni spesso contrapposte e a volte la causa di una doppia tassazione.
Si consiglia di rivolgersi per ulteriori informazioni alla sede del Patronato INCA a Lei più vicina:
MARSIGLIA
17 RUE MELCHION
13005 - MARSIGLIA
Tel: 0033 - 491483910 - Fax: 0033 - 491475438
Email: marsiglia.francia@inca.it
Ci scrive Maria M. da Buenos Aires:
Dieci anni fa mi sono separata legalmente da mio marito. Il Tribunale mi ha addebitato la colpa della separazione . L’anno scorso mio marito è deceduto; l’INPS mi ha rifiutato la pensione di superstite per il fatto che la colpa della separazione era stata addebitata a me.
E’ giusta questa decisione dell’INPS ? Posso contestarla ?
Effettivamente l’INPS respinge la domanda di pensione di superstite presentata dal coniuge separato per colpa. Recentemente la Corte di Cassazione ( sentenza n. 6684 del 2009) ha dato torto all’INPS. Il coniuge rimasto ormai vedovo ha diritto alla pensione di superstite anche se la separazione era stata a lui addebitata, essendo il coniuge separato, anche per propria colpa, equiparato a quello non separato.
Occorre presentare prima ricorso amministrativo al Comitato Provinciale della Sede INPS competente e quindi ricorso al Tribunale .
Consigliamo di rivolgersi alla più vicina sede del Patronato INCA che provvederà gratuitamente a presentare sia il ricorso amministrativo che quello al Tribunale. La causa dura un paio di anni. L’interessato riceverà sia gli arretrati della pensione che gli interessi di ritardo.
Si consiglia di rivolgersi per ulteriori informazioni alla sede del Patronato INCA a Lei più vicina:
BUENOS AIRES
VIA TACUARI, 445
1071 - BUENOS AIRES
Tel: 0054 - 1143426615 - Fax: 0054 - 1143346020
Email: argentina@inca.it
Web: http://www.incargentina.org/
Gentili Signori,
sono emigrata (ora vivo in Germania) da oltre trenta anni. Voglio rientrare in Italia, ho 65 anni, ho un reddito molto basso e non sono titolare di pensioni. All’Inps mi è stato detto che una nuova legge in vigore da quest’anno non mi consente di chiedere l’assegno sociale perché sono necessari dieci anni di residenza in Italia immediatamente prima della domanda. E’ vero? Cosa posso fare per non rischiare di morire di fame?
Ornella B. (Hannau, Germania).
Gentile Signora Ornella,
il funzionario dell’Inps al quale si è rivolta le ha dato purtroppo una informazione sbagliata. Evidentemente accade a volta che gli stessi funzionari dell’Istituto previdenziale non leggono le leggi e le circolari applicative dello stesso Inps. E’ vero infatti che sono necessari dieci anni di residenza continuativa per far valere il diritto all’assegno sociale al compimento dei 65 anni di età, ma questi dieci anni continuativi possono essere fatti valere in qualunque periodo dell’arco vitale di una persona. La stessa circolare dell’Inps n. 105 del 2 dicembre 2008 recita che “il possesso del requisito di almeno dieci anni di permanenza continuativa e legale in Italia dovrà essere accertato indipendentemente dal periodo dell’arco vitale in cui la stessa si è verificata”. Quindi anche in tempi remoti come nel suo caso. Lei ha quindi diritto all’assegno sociale se soddisfa i limiti di reddito stabiliti dalla legge.
Si consiglia di rivolgersi per ulteriori informazioni alla sede del Patronato INCA a Lei più vicina:
FRANCOFORTE
SAALGASSE, 2/4
60311 - Tel: 0049 - 69295195 - Fax: 0049 - 69282246
Email: germania@inca.it
Vorrei fare un giro turistico in Europa ma sono sprovvisto della Tessera Europea di Assicurazione Malattia (Team). Se dovessi avere bisogno di assistenza sanitaria durante il soggiorno cosa mi può accadere?
Se Lei non ha ancora ricevuto la tessera Team e la Sua partenza è prossima, Le consigliamo di recarsi presso la Sua ASL e richiedere il certificato sostitutivo provvisorio. Durante la permanenza all’estero se dovesse avere bisogno di cure mediche, presentando il certificato sostitutivo al medico, all’ospedale pubblico o alla struttura convenzionata, avrà diritto a tutte le cure medicalmente necessarie, anche se non sono urgenti. Le prestazioni sono gratuite, salvo il pagamento dell’eventuale ticket. Se per qualsiasi ragione non ha potuto utilizzare il certificato sostitutivo provvisorio e nel caso in cui Le chiedessero di pagare le prestazioni sanitarie, conservi le ricevute e l’eventuale documentazione sanitaria e al rientro in Italia potrà richiedere il rimborso delle spese sanitarie sostenute alla Sua ASL di appartenenza.
Ho 68 anni, vivo da 40 anni a Cordoba, ho una pensione italiana di vecchiaia dell’Inps (ho lavorato in Italia come muratore) e una pensione argentina. Mi hanno detto che potrei avere diritto alla maggiorazione sociale di 1 milione di lire dall’Italia. E’ vero e cosa devo fare?
Giuseppe P.
E’ vero Lei potrebbe avere diritto ad una maggiorazione sociale da aggiungere alla sua pensione italiana (si presume che sia stata ottenuta attivando la convenzione bilaterale), sebbene ci sembra strano che l’Inps non abbia già provveduto a concederla d’ufficio (cioè automaticamente senza che Lei debba fare domanda).
Come è noto a decorrere dal 1° gennaio 2002, la legge finanziaria n. 448 del 28 dicembre 2001 ha stabilito un incremento della maggiorazione sociale che garantisca un importo di pensione fino a 516,46 euro al mese per tredici mensilità ai pensionati che hanno compiuto settanta anni.
La maggiorazione, aumentata da allora anno per anno e per l'anno 2009 a 594,64 euro, spetta anche agli ex lavoratori dipendenti residenti all’estero e come Lei titolari di pensione dell’Inps, a patto che la somma delle sue pensioni non superi tale importo.
Per il 2009 l’importo massimo mensile della maggiorazione sociale da aggiungere alla pensione per gli italiani residenti in Italia è di 136,44 euro (annuo 1.773,72 euro) – mentre per i pensionati italiani residenti all’estero potrebbe essere anche più elevato. Il limite di reddito personale per il 2009 per poter avere diritto alla maggiorazione sociale è di 7.730,32 euro. Il limite di reddito coniugale è di 13.047,97 euro.
E’ bene sottolineare che Lei potrebbe avere diritto a questa specifica maggiorazione sociale anche se non ha compiuto i 70 anni di età. Infatti la legge istitutiva della maggiorazione di 516 euro (il famoso milione di cui Lei parla) prevede che se si fanno valere un certo numero di contributi – attenzione: anche sommando quelli versati in Argentina – il diritto alla maggiorazione cosiddetta del “milione di lire” può essere anticipato fino ai 65 anni di età.
Si rivolga immediatamente ad un patronato che verificherà quali sono i suoi diritti ed eventualmente l’aiuterà a fare la domanda.
Sono un italiano residente a Praga per circa 30 anni.Ad ottobre compio 65 anni ed in italia ho versato solo 262 contributi settimanali. A Praga per 26 anni di lavoro mi danno circa 150 euro, cosa mi dará lo stato Italiano per quei contributi? E possibile chiedere una pensione sociale e a chi chiederla e quando, per non morir di fame come la signora in Germania. La saluto e ringrazio
Giuseppe B.
(PRAGA)
Gentile Signore,
Lei al compimento del 65mo anno di età avrà diritto alla pensione di vecchiaia italiana se con la somma dei contributi versati in Italia e quelli versati e accreditati nella Repubblica Ceca raggiungerà il requisito minimo contributivo italiano pari a 20 anni o 1.040 contributi settimanali. La possibilità di sommare i contributi accreditati nei due Paesi ai fini del perfezionamento di un diritto a pensione è consentita dal Regolamento comunitario di sicurezza sociale n. 1408/71. L’importo della sua pensione di vecchiaia italiana sarà calcolato dall’ente previdenziale competente (si presume che nel suo caso sia l’Inps) sulla base della sola contribuzione versata in Italia. In ogni caso se Lei dovesse decidere di acquisire la residenza in Italia, Le sarà garantito il trattamento minimo italiano (semprechè Lei soddisfi i limiti di reddito stabiliti dalla legge italiana) pari a 458,20 euro con eventuale maggiorazione sociale. Se dovesse invece continuare a vivere a Praga Le sarà erogato dall’Italia l’importo cosiddetto “a calcolo”, basato cioè sulla effettiva contribuzione versata (nel suo caso 262 contributi settimanali) perché né il trattamento minimo né la maggiorazione sociale sono esportabili nell’Unione Europea. Si rivolga immediatamente ad un ente di patronato italiano o al suo consolato di riferimento per avere ulteriori informazioni su diritto, decorrenza e importo della pensione.
Domanda: Risiedo in Italia e devo recarmi all’estero. Mi dicono che non devo più pagare la tassa sul passaporto. E’ vero?
M.P.
(Varese)
(Per questa risposta ci siamo avvalsi della consulenza dell’Agenzia delle Entrate)
Risposta: Nessuna tassazione può essere imposta/richiesta per i cittadini europei che intendono circolare nell’area comunitaria. La Comunità europea, anzi, dopo aver sanzionato alcuni Paesi membri perchè applicavano una imposizione fiscale sulle carte d’identità ha ammonito l’Italia (e altri Stati membri) a non pretendere la marca da bollo sul passaporto per non violare il principio di uguaglianza tra cittadini europei e non ostacolare il diritto alla libera circolazione che, come noto, rappresenta un caposaldo dell’Unione europea. Nell’ambito della potestà tributaria interna, pertanto, lo Stato italiano ha abrogato la tassa sulla libertà di movimento all’interno della zona europea mantenendola soltanto per recarsi nei territori extracomunitari.
Per evitare l’apposizione della tassa, di sovente, il viaggiatore italiano diretto in un territorio extracomunitario ma che transita attraverso uno Stato europeo, legittimamente, prima di uscire dall’Italia, utilizza alla frontiera interna la carta di identità valida per l’espatrio (esentasse) e soltanto in seguito il passaporto (senza la marca da bollo) la cui violazione in quanto tributo domestico non può essere eccepita da un controllore straniero. Ma il passaporto deve essere valido per tutto il periodo di soggiorno all’estero, non essendo sufficiente che esso sia valido soltanto per la partenza. In altri termini la validità deve contenere il giorno di ritorno nel territorio di partenza con la conseguenza che la violazione fiscale può essere comunque contestata al rientro (ma sempre a condizione che si transiti direttamente da un Paese extra-Ue).
Sono un lavoratore in Italia dipendente di una impresa straniera operante in Italia e proveniente da un Paese extracomunitario non convenzionato con l’Italia in materia di sicurezza sociale. Devo pagare i contributi previdenziali in Italia?
Haked Th.
(Milano)
Come noto, in base al principio di territorialità dell’obbligo assicurativo, il lavoratore extracomunitario occupato in Italia proveniente da uno Stato non comunitario né legato all’Italia da una convenzione di sicurezza sociale deve essere assicurato, ai fini previdenziali, in Italia, secondo le regole generali applicabili ai lavoratori italiani (art. 37 del R.D.L. 4.10.1935, n. 1827)
Tuttavia eccezioni al principio di territorialità sono previste dall’art. 3, comma 8, della legge n. 398/1987, che prevede che il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale può con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri degli Affari Esteri e dell’Economia e Finanze “esonerare dall'obbligo del versamento dei contributi, dovuti alle assicurazioni sociali obbligatorie per i dipendenti stranieri, le imprese straniere appartenenti a Paesi che concedono analogo esonero alle imprese italiane operanti sul loro territorio per i lavoratori italiani alle loro dipendenze”.
Il diritto all’esonero dall’adempimento degli obblighi previdenziali decorre dalla data di presentazione della relativa domanda; tuttavia i datori di lavoro richiedenti l’esonero sono tenuti all’adempimento degli oneri contributivi per i lavoratori extracomunitari operanti in Italia fino alla data di adozione del decreto interministeriale di esonero. Gli oneri saranno rimborsati a seguito della presentazione di idonea certificazione proveniente dall’ente previdenziale estero.
Chieda al Ministero del Lavoro italiano notizie sul decreto di esonero e se il Suo Paese di provenienza rientra tra quelli che hanno sottoscritto accordi di reciprocità.
Vivo a Windsor in Canada e ho una pensione di anzianità italiana ottenuta con la somma dei contributi. Ho smesso di lavorare anni fa ma ora ho la voglia e l’opportunità di fare nuovamente un lavoro che mi piace. Mi dicono che l’Inps mi toglierà la pensione. E’ vero?
Joseph C.
Windsor
Dal 1° gennaio 2009 le pensioni di anzianità ed i trattamenti di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo edipendente. La regola vale anche per i residenti all’estero.
Per le pensioni di anzianità liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2009, come la sua quindi, le rate spettanti dal 1° gennaio 2009 sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. Può tranquillamente riprendere a lavorare. Per quanto riguarda invece informazioni sulla legge canadese anti-cumulo le consigliamo di rivolgersi ad un patronato italiano operante in Canada.