Piuttosto in sordina, ignorato dal mondo dell’emigrazione, e devo dire mi è sembrato anche tra l’indifferenza delle Istituzioni e degli addetti ai lavori, è entrato finalmente in vigore dal 1° maggio 2010 il nuovo regolamento comunitario di sicurezza sociale n. 883 (insieme al suo regolamento di attuazione n. 987) che abroga il regolamento n. 1408 del lontano 1971. Il nuovo regolamento si era reso necessario innanzitutto per meglio coordinare le evoluzioni legislative in materia di sicurezza sociale intervenute nei Paesi membri – anche in seguito all’allargamento della Comunità a 27 stati –, per semplificare e chiarire le regole comunitarie relative al coordinamento, e inoltre per adeguarlo a fronte dei progressi dovuti alle sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee. Secondo gli esperti il nuovo regolamento faciliterà considerevolmente la vita dei cittadini europei che potranno più facilmente esercitare il loro diritto alla libera circolazione all’interno dell’Unione Europea e migliorerà gli obblighi di cooperazione fra le varie amministrazioni in materia di previdenza sociale.
Tuttavia il vecchio regolamento n. 1408 resta per ora in vigore e i suoi effetti giuridici restano validi in relazione, tra l’altro, al regolamento comunitario n. 859/2003 del Consiglio, del 14 maggio 2003, riguardante i cittadini di paesi terzi; all'accordo sullo Spazio economico europeo; all'accordo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone; e alla direttiva 98/49/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla salvaguardia dei diritti alla pensione integrativa dei lavoratori subordinati e autonomi che si spostano all'interno della Comunità. Il regolamento comunitario n. 883 rende inoltre obbligatorio lo scambio elettronico dei dati fra le amministrazioni degli Stati membri: si prevede infatti che entro il 31 dicembre 2011 i formulari cartacei previsti dai vecchi regolamenti verranno sostituiti da flussi telematici.
Come è noto Il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale era stato attivato nel 1971 con l'adozione del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, che ha finora consentito di garantire a tutti i lavoratori con cittadinanza degli Stati membri la parità di trattamento e il godimento delle prestazioni della sicurezza sociale, indipendentemente dal luogo della loro occupazione o della loro residenza.
Le nuove norme di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale si iscrivono quindi nel quadro della libera circolazione delle persone e dovrebbero contribuire al miglioramento del tenore di vita e delle condizioni di lavoro dei cittadini europei che si spostano all'interno dell'UE.
Obiettivo del presente regolamento è la razionalizzazione dei concetti, delle regole e delle procedure relative al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri. Tra i cambiamenti intervenuti rispetto al vecchio regolamento n. 1408 vanno sottolineati:
a) il miglioramento dei diritti degli assicurati mediante l'estensione degli ambiti di applicazione "ratione personae" e "ratione materiae";
b) l'estensione delle disposizioni a tutti i cittadini degli Stati membri soggetti alla legislazione di sicurezza sociale di uno Stato membro e non più soltanto alle persone appartenenti alla popolazione attiva;
c) l'aumento dei settori di sicurezza sociale soggetti al regime di coordinamento al fine di includervi le legislazioni concernenti il prepensionamento;
d) la modifica di alcune disposizioni concernenti la disoccupazione: mantenimento per un certo periodo (tre mesi aumentabili fino a un massimo di sei) del diritto alle prestazioni di disoccupazione per il disoccupato che si reca in un altro Stato membro per cercarvi un'occupazione;
e) il rafforzamento del principio generale della parità di trattamento, di speciale importanza per i lavoratori frontalieri;
f) il rafforzamento del principio di esportazione delle prestazioni;
g) l'introduzione del principio di buona amministrazione.
In conclusione però vorrei fare opportuna una riflessione su quegli aspetti che non sono stati introdotti nel nuovo regolamento e che risultano essenziali per garantire un'effettiva libertà di circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione europea. Il riferimento è, in particolare, a tre problematiche rilevanti che da tempo vengono sollevate da esperti e critici dei regolamenti comunitari di sicurezza sociale.
Innanzitutto si osserva che il nuovo regolamento trova applicazione esclusivamente nei confronti dei cittadini degli Stati membri e non anche ai cittadini dei Paesi terzi regolarmente soggiornanti nell'Ue. Tale limitazione appare discriminante e contraria alla logica della libertà di movimento dei lavoratori nell'area Ue.
Inoltre, con riferimento alla totalizzazione, se da un lato si rileva come tale meccanismo trova applicazione piena per quanto riguarda i periodi di contribuzione versati in ogni Stato membro, dall'altro si evidenzia come il regolamento 883 non prevede la possibilità di cumulare a tali periodi quelli coperti da contribuzione in uno Stato terzo, pur se legato ad uno Stato membro da un accordo bilaterale in materia di sicurezza sociale. La mancanza di tale previsione, già riscontrata nel precedente regolamento è un ostacolo alla sempre maggiore mobilità dei lavoratori in diverse aree geografiche.
Infine, relativamente alla previdenza complementare, il nuovo regolamento non innova sostanzialmente l'assetto normativo delineato dal regolamento n. 1408, confermando una minore tutela offerta ai lavoratori migranti nel settore delle pensioni complementari rispetto ai regimi pubblici di sicurezza sociale, con la conseguente impossibilità di applicare, tra l'altro, le regole della totalizzazione delle prestazioni previdenziali.
In conclusione un giudizio positivo e uno stimolo a ulteriori passi in avanti
come si evince dai limiti evidenziati.
Antonio Bruzzese
Pres. Inca Argentina
27 maggio 2010